Sez. 1 - , Sentenza n. 19204 del 28/09/2016 (Rv. 641835 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Valutazione del fondo - Edificabilità - Accertamento - Prescrizione di piano regolatore - Opere di viabilità - Vincolo preespropriativo - Ravvisabilità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (art. 7, comma 2, n. 1, della l. n. 1150 del 1942) comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone (art. 13 della l. n. 1150 cit.), come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)