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Sez. 3, Sentenza n. 8427 del 11/07/1984 Ud. (dep. 10/10/1984) Rv. 166036 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166036-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE - NOZIONE.*

La ristrutturazione comporta la modifica dell'ordine con cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione. Essa, pertanto, è opera edilizia diversa dal consolidamento e dal restauro, giacché tali ultimi interventi, al contrario della ristrutturazione, lasciano inalterate le strutture anche interne dell'edificio. (fattispecie: ristrutturazione, con opere in conglomerato cementizio, di vecchio caseggiato, mediante rafforzamento dei muri perimetrali, rifacimento del tetto e ricostruzione di stanze adiacenti. La suprema Corte ha escluso trattarsi di semplici lavori di manutenzione straordinaria). (Conf mass n 152381 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)