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Sez. 6, Sentenza n. 1605 del 21/12/1970 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117850 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - DIPENDENZA DI UN SOGGETTO DA UN PUBBLICO UFFICIO - INSUFFICIENZA AI FINI DELLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - DATTILOGRAFO GIUDIZIARIO - E TALE - NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO.*
Stato
decisa il 1970-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117850-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - DIPENDENZA DI UN SOGGETTO DA UN PUBBLICO UFFICIO - INSUFFICIENZA AI FINI DELLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - DATTILOGRAFO GIUDIZIARIO - E TALE - NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO.*

Dalla dipendenza di un soggetto da un pubblico ufficio od ente non deriva necessariamente che il soggetto debba essere considerato pubblico ufficiale, perche la sussistenza di tale qualita va riconosciuta in base alle attribuzioni che la legge gli assegna. Al dattilografo giudiziario (che la legge esclude in maniera tassativa che possa essere chiamato ad esercitare una pubblica funzione) va riconosciuta, per le mansioni che la legge gli affida, la qualita di incaricato di un pubblico servizio, nella cui nozione deve ritenersi compresa qualsiasi attivita non autoritaria, annessa ed accessoria ad una pubblica funzione, anche di natura meramente esecutiva o materiale, che nel quadro dell'organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici venga espletata a servizio della collettivita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)