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Sez. 1, Sentenza n. 11522 del 28/05/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 176994 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - MOTIVI DI RICORSO - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176994-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - MOTIVI DI RICORSO - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

L'Obbligo del ricorrente di far notificare la dichiarazione con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 202 cod. proc. pen. non è escluso dalla genericità della dichiarazione di ricorso e dalla constatazione, solo in un momento successivo, attraverso l'esame dei motivi, che l'impugnazione è stata proposta per i soli interessi civili.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)