Sez. 2, Sentenza n. 23333 del 04/11/2009 (Rv. 610718 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Riapertura del verbale dopo la lettura del dispositivo - Adozione di nuovo e diverso dispositivo - Conseguenze - Nullità radicale della sentenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di opposizione a sanzione amministrativa il giudice, una volta letto in udienza il dispositivo della sentenza (ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pari di quanto previsto nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.), si spoglia del potere decisionale, sicchè costituisce violazione del principio della immodificabilità della decisione da parte del giudice che l'ha emessa, con conseguente nullità radicale della relativa sentenza, l'adozione di un nuovo dispositivo, di contenuto diverso dal precedente, da parte del medesimo giudice successivamente alla riapertura del verbale d'udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)