Sez. 2, Sentenza n. 5502 del 13/12/1995 Cc. (dep. 23/01/1996) Rv. 203777 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Poteri del tribunale - Integrazione di un provvedimento con motivazione totalmente mancante - Possibilità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere
Poiché, ai sensi dell'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., il tribunale del riesame ha il potere di riformare o confermare l'ordinanza cautelare per ragioni che siano anche totalmente diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto indifferente che questa sia in precedenza esistita o non sia esistita affatto, potendo il collegio integrare il provvedimento medesimo con la motivazione originariamente mancante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)