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Sez. 2, Sentenza n. 11050 del 08/11/1993 (Rv. 484225 - 01)

Divisione - Divisione giudiziale - Litisconsorzio necessario | Donazione di immobile sito in Italia stipulata da un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore del vigente codice civile e ricevuta da un notaio straniero - Controversia relativa alla validità della donazione - Applicabilità della legge italiana vigente al momento della stipula - Proposta ed accettazione contenute in atti distinti - Notifica dell'accettazione al donante - Necessità - Prova - Mancanza - Conseguenza - Giudizio di divisione dell'immobile - Litisconsorzio necessario del disponente.
Stato
decisa il 1993-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484225-01

Divisione - Divisione giudiziale - Litisconsorzio necessario

Per il disposto dell'art. 9 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile del 1865, la controversia concernente la validità di una donazione stipulata da un cittadino italiano di un immobile sito in Italia, ricevuta da un notaio straniero prima dell'entrata in vigore del vigente codice civile, deve essere decisa in base alla legge italiana vigente al momento dell'atto (legge nazionale del disponente), per modo che prescrivendo l'art. 1457 cod. civ. del 1865 (con disposizione analoga a quella dell'art. 782 comma 2 del codice vigente) la necessità della notificazione al donante dell'accettazione, per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenute in atti distinti, il relativo contratto non può considerarsi concluso in difetto della prova di tale notificazione, con la conseguenza della perdurante legittimazione del disponente quale litisconsorte necessario al giudizio di divisione dell'immobile, a norma degli artt. 102 e 784 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1057, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1865, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 9, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 9, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 11, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 1865, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 1865, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)