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Sez. 5, Sentenza n. 16566 del 12/01/2010 Ud. (dep. 29/04/2010) Rv. 246707 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo n. 1 l. fall. - Pluralità di fatti sussumibili in ciascuna delle fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 l. fall. - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246707-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo n. 1, legge fall., non richiede la contestuale presenza di più fattispecie diverse descritte negli artt. 216 e 217 della medesima legge, ma la reiterazione della condotta, comunque sussumibile in entrambe o in ciascuna delle due ipotesi, sicché anche fatti dello stesso tipo e riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta sono sufficienti alla sua integrazione. (Nel caso di specie, erano stati contestati all'imputato fatti di bancarotta fraudolenta prefallimentare e fatti di bancarotta fraudolenta postfallimentare).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)