Sez. 1, Ordinanza n. 52 del 01/01/2026 (Rv. 677078-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE | Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di occupazione legittima e risarcimento del danno da accessione invertita - Autonomia dei giudizi - Giudicato sulla qualificazione giuridica del terreno - Estensione al valore di mercato - Esclusione. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - In genere.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio diretto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita, accertata con sentenza passata in giudicato, sono autonomi e distinti, in ragione della diversa causa petendi, fondata, nel primo caso, sulla privazione del godimento del bene e, nel secondo, sulla perdita della proprietà, con la conseguenza che, nei rapporti tra i due giudizi, può acquistare efficacia di giudicato soltanto la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della decisione sull'indennità di occupazione, e non anche l'accertamento del suo valore di mercato, in considerazione sia dell'autonomia dei rapporti sia della diversità dei periodi rilevanti.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)