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Regolamento per il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie da parte della Cassa nazionale del notariato con la nuova disciplina legislativa e con le successive disposizioni emanate

Testo in vigore al

Art. 16 Pensione - Computo anzianita'

1. L'esercizio utile al conseguimento alla pensione si computa dal giorno in cui il notaio e' stato iscritto per la prima volta a ruolo.

2. Non e' computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell'esercizio tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore.

3. Viene dedotto per intero il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna o da applicazione di sanzione disciplinare.

4. La riammissione all'esercizio della professione interrompe il diritto alla percezione della pensione dal giorno della nuova iscrizione a ruolo. Il notaio riammesso cumula il tempo del nuovo esercizio con il precedente. L'entita' della pensione, alla cessazione dell'ulteriore periodo di esercizio, e' commisurata alla durata complessiva dell'esercizio professionale.

Art. 17 Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Coloro che abbiano esercitato, per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e abbiano raggiunto il 75 anno di eta' hanno diritto alla pensione nella misura prevista per i notai.

2. Il coniuge superstite ed i figli orfani di coloro che abbiano esercitato per almeno 20 anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, hanno diritto alla pensione nella misura prevista a favore del coniuge e dei figli orfani di notai di cui all'art. 20.

3. Ai fini della pensione non sono valutati i periodi di tempo nei quali l'esercizio delle funzioni notarili e' stato svolto in concomitanza con una delle attivita' incompatibili con l'ufficio di notaio ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, per i notai che abbiano esercitato, anteriormente all'iscrizione a ruolo, le funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' calcolata sommando il periodo di esercizio temporaneo al periodo di esercizio in ruolo.

5. In ogni caso resta ferma l'esclusione del periodo dell'esercizio temporaneo ai fini della determinazione dell'indennita' di cessazione di cui all'art. 26.

Art. 18 Pensione mensile - Ammontare

1. La pensione mensile spettante al notaio e' stabilita nella somma di L. 3.050.576 fino a dieci anni di esercizio, aumentata di L. 80.890 per ogni anno di esercizio in piu' fino ad un massimo di L. 5.477.301 dopo quaranta o piu' anni di esercizio.

2. Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore si trascura.

Art. 19 Quota aggiuntiva per figli a carico

1. Le somme di cui all'art. 18 sono aumentate nella misura del 5 per cento per ogni figlio a carico fino a 26 anni di eta' e per ogni figlio inabile senza limiti di eta'.

Art. 20 Pensioni indirette e di riversibilita' - Misura

1. La misura della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli del notaio pensionato, o del notaio morto durante l'esercizio, e' fissata nelle seguenti percentuali della pensione liquidata o che sarebbe spettata al notaio:

  1. a) coniuge superstite: 68,75 per cento;

  2. b) coniuge superstite con figli nati dal matrimonio col notaio:

    1. 1) con un figlio: 85 per cento

    2. 2) con due figli: 90 per cento

    3. 3) con tre figli: 95 per cento

    4. 4) con quattro o piu' figli: 100 per cento;

  3. c) coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimonio con il notaio) e figli di precedente matrimonio del notaio: 55 per cento al coniuge superstite e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nella lettera b), da dividersi in parti uguali fra tutti i figli;

  4. d) orfani di entrambi i genitori: in numero non maggiore di:

    1. 1) due: 65 per cento

    2. 2) tre: 75 per cento

    3. 3) quattro: 85 per cento

    4. 4) se cinque o piu': 100 per cento.

2. Nel caso che venga a cessare il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procedera' alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite nel comma 1.

3. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la pensione spetta al solo coniuge e l'aumento e' concesso in presenza di figli a carico che potrebbero avere autonomo diritto a pensione ai sensi del comma 3 dell'art. 10. Quando peraltro contro il coniuge superstite sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato, e i figli non risultino essere a suo carico, la pensione e' ripartita tra coniuge e figli nelle percentuali stabilite al comma 1, lettera c). Uguale criterio di ripartizione e' applicato quando sia stata pronunziata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

5. La misura della pensione per gli orfani di notaio maggiori di anni 26, per i genitori di notaio e per i fratelli e sorelle aventi i requisiti indicati negli articoli 82, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, e' fissata nelle seguenti percentuali della pensione diretta riconosciuta al dante causa:

  1. a) sino a due aventi lo stesso rapporto di parentela: 30 per cento;

  2. b) per tre aventi lo stesso rapporto di parentela: 40 per cento;

  3. c) per quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: 50 per cento;

  4. d) oltre quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: 60 per cento.

6. In caso di piu' aventi diritto la pensione, nella misura determinata come sopra, e' divisa in parti uguali.

7. Qualora il diritto alla pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avra' luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive, restando acquisite ai primi richiedenti le somme gia' percepite.

Art. 21 Tredicesima mensilita'

1. Ai titolari di pensione e' concessa una tredicesima mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante.

2. La tredicesima mensilita' e' concessa in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

3. La tredicesima mensilita' e' corrisposta nella seconda quindicina di dicembre.

Art. 22 Rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Qualora la variazione percentuale dell'indice di cui al comma precedente sia inferiore alla variazione percentuale della media dei contributi versati alla Cassa nel triennio precedente, gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici.

3. La variazione percentuale dell'indice rilevato dai contributi di cui al comma 2 e' determinata sulla base della media delle variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, dei contributi versati dai notai in ciascuno dei tre anni solari anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento, ripartiti per il numero dei notai che risultano iscritti a ruolo alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni presi a riferimento.

4. La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono accertati dalla commissione amministratrice della Cassa, entro il 31 maggio di ogni anno.

5. La commissione amministratrice della Cassa puo' deliberare variazioni indipendentemente dal criterio di perequazione automatica previsto dal presente articolo.

6. Le deliberazioni, assunte dalla commissione amministratrice della Cassa in base al presente articolo, sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione; questa si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi dalla comunicazione.

Art. 23 Cessazione per destituzione

1. Non ha diritto al trattamento di quiescenza il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell'art. 9 per conseguire il trattamento stesso. Potra' tuttavia la commissione amministratrice concedere il trattamento medesimo, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.

2. Nel caso di diniego o di concessione parziale, la concessione puo' essere riesaminata, quando il notaio abbia ottenuto la riabilitazione.

3. Al coniuge o ai figli, precisati all'art. 10, del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua il trattamento di quiescenza, esso e' liquidato come se il notaio fosse deceduto.

Art. 24 Prescrizione delle rate di pensione

1. La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.

2. Decorso tale termine, la pensione verra' erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

3. Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.

Art. 25 Inabilita' all'esercizio - Riconoscimento

1. Il notaio si ritiene inabile all'esercizio quando sia affetto da infermita' o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare una assoluta incapacita' al lavoro professionale, accertata, su richiesta dell'interessato, anche prima della cessazione dalle funzioni.

2. La commissione, salvo che in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte non ravvisi comprovata la inabilita', dispone che il notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico designato dalla commissione stessa.

3. Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione nella quale, dopo aver descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiara se tali alterazioni o disturbi rendano l'istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente o soltanto parziale o temporaneo.

4. Occorrendo, a giudizio insindacabile della commissione una ulteriore visita di revisione, questa sara' eseguita a spese della Cassa da un collegio di tre medici da scegliersi dalla commissione stessa.

5. Il notaio sottoposto agli accertamenti medici puo' essere, su sua esplicita richiesta, assistito da un medico di sua fiducia.

Art. 26 Indennita' di cessazione

1. Al notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni o, in mancanza, al coniuge superstite o ai figli spetta, qualora abbiano diritto a pensione, un'indennita' di cessazione una volta tanto nella misura di dieci dodicesimi della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai notai in esercizio nei cinque anni piu' favorevoli del decennio solare precedente la cessazione quando l'esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni. Tale indennita' e' aumentata di un dodicesimo per ogni anno di esercizio effettivo oltre i dieci. La frazione d'anno superiore a sei mesi e' considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.

2. Per i casi di concorso fra piu' aventi diritto si applicano le disposizioni dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tale articolo si devono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell'art. 10. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.

3. L'indennita' di cui al presente articolo e' dovuta al notaio riammesso all'esercizio della professione dopo esserne cessato, in ragione di un dodicesimo per ogni anno dell'ultimo esercizio.

Art. 27 Trattamento di quiescenza - Decorrenza

1. Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il notaio dal giorno successivo a quello in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del notaio; nei casi previsti dall'art. 23, dal giorno successivo a quello in cui e' divenuto definitivo il provvedimento disciplinare salvo le disposizioni previste all'art. 24.

2. La cessazione per dispensa diviene definitiva alla data del deposito in archivio degli atti o, se anteriore, alla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nei confronti del notaio che sia inabilitato all'esercizio perche' sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi destituito, la commissione amministratrice potra' fare decorrere il trattamento di quiescenza da data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.

Art. 28 Trattamento di quiescenza - Domanda e documentazione

1. Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono farne domanda alla Cassa nazionale del notariato.

2. La domanda deve contenere le generalita' dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza e la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacita' di agire.

3. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

  1. a) per il notaio cessato dall'esercizio:

    1. 1) copia del provvedimento che ha dato luogo alla cessazione;

    2. 2) estratto integrale dell'atto di nascita;

    3. 3) certificati dei consigli notarili dei distretti nei quali il notaio ha esercitato, comprovanti, per ogni sede, la data del decreto di nomina o di trasferimento, quella di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo e contenenti, altresi', la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della causa e della durata di esse o l'attestazione esplicita che l'esercizio e' stato continuativo;

    4. 4) certificato medico dal quale risulti, ai sensi dell'art. 25, l'infermita' per la quale sia divenuto inabile all'esercizio, se il trattamento di quiescenza sia richiesto per questo titolo;

  2. b) per il coniuge superstite del notaio deceduto in esercizio, oltre ai certificati di cui alla lettera a), n. 3):

    1. 1) certificato di nascita del coniuge superstite;

    2. 2) estratto dell'atto di morte del notaio;

    3. 3) estratto dell'atto di matrimonio con il notaio;

    4. 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se sia stata o non pronunciata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ovvero se sia stata pronunciata contro il coniuge superstite sentenza di separazione personale a lui addebitabile e, quando fosse stata pronunciata, se sia divenuta definitiva e, inoltre, se gli effetti della separazione siano cessati con il fatto della coabitazione;

    5. 5) certificato di stato libero del coniuge superstite;

  3. c) per gli orfani, oltre ai documenti di cui alle lettere a), n. 3), e b), numeri 2) e 3):

    1. 1) certificato di morte dell'altro genitore;

    2. 2) certificato di nascita di ciascun figlio;

    3. 3) situazione di famiglia certificata dall'anagrafe con riferimento alla data del decesso e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la composizione della famiglia lasciata dal notaio, compresi i figli di precedente matrimonio, con dichiarazione di tutte le persone a carico conviventi o non conviventi. Per gli orfani maggiori di anni ventuno la dichiarazione deve contenere l'attestazione dei presupposti richiesti per essi dall'art. 10;

    4. 4) copia del verbale di nomina del tutore;

  4. d) per il coniuge superstite con figli, anche di precedente matrimonio del notaio, debbono essere prodotti i documenti indicati alla lettera b) e ai numeri 2) e 3) della lettera c).

4. Per gli altri congiunti, oltre ai documenti richiesti per i figli maggiori degli anni ventuno, deve essere presentata documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti per ottenere la pensione.

5. Per i congiunti del notaio deceduto dopo aver ottenuto il trattamento di quiescenza non e' necessario il certificato indicato alla lettera a), n. 3).

6. Gli aventi diritto a pensione speciale devono, inoltre, produrre i documenti rilasciati dalle competenti autorita' civili e militari ed ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza dei presupposti per ottenere detta pensione.

7. I soggetti che usufruiscono di pensione anche di invalidita' hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato il verificarsi di eventi che comportano modifica dei presupposti in base ai quali e' stata concessa o calcolata la pensione.

Art. 29 Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

1. I termini di prescrizione e decadenza previsti dalla presente normativa sono sospesi nei confronti dell'incapace durante il periodo nel quale e' rimasto privo di legale rappresentante.

Art. 30 Istruttoria pratiche pensioni Competenza consiglio notarile

1. La domanda per la concessione del trattamento di quiescenza, con i documenti prescritti, deve essere presentata alla segreteria del consiglio notarile del distretto nel quale esercitava il notaio al momento della cessazione dall'esercizio.

2. Il consiglio notarile, verificata la regolarita' dei documenti, accertata l'esistenza delle condizioni richieste per la concessione o assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, trasmette gli atti col suo parere alla Cassa, non oltre due mesi dalla data di ricevimento della domanda.

3. Il trattamento di quiescenza e' liquidato dalla commissione amministratrice oppure, ad eccezione delle pensioni speciali, per sua delega, dal comitato previsto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

Art. 31 Deliberazione di liquidazione della pensione

1. La deliberazione che assegna il trattamento di quiescenza contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei titolari, la causa e l'ammontare del trattamento stesso e la sua decorrenza. Contiene inoltre la indicazione dell'esercizio riconosciuto utile agli effetti della pensione come pure i motivi per i quali non sia stata, in qualche parte, accolta la domanda.

2. Un estratto delle deliberazioni della commissione o del comitato che accoglie o respinge la domanda e' comunicato agli interessati.

Art. 32 Modalita' e termini di pagamento

1. Le mensilita' di pensione, a qualunque titolo corrisposte, sono pagate il giorno venti del mese di competenza, con le modalita' stabilite nella delibera di concessione. In caso di ritardo giustificato non sono dovuti interessi moratori.

2. L'indennita' di cessazione e gli assegni assistenziali e scolastici sono pagati subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione.

3. Sono dovuti gli interessi in misura annua pari al tasso di remunerazione delle giacenze della Cassa al netto della ritenuta d'acconto, tempo per tempo vigente, quando l'erogazione della pensione e l'indennita' di cessazione avvenga novanta giorni dopo la data di ricevimento della domanda, per il periodo decorrente dal novantunesimo giorno incluso alla data di ricevimento della domanda da parte della Cassa al giorno dell'effettivo pagamento.

4. Per l'operativita' delle norme di cui al comma 3 e' necessario che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.

Art. 33 Assegni assistenziali

1. La Cassa nazionale del notariato, in attuazione delle disposizioni previste dal regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e dall'art. 1, ultimo comma, delle norme del 21 ottobre 1955, approvate con decreto ministeriale 10 novembre 1955, puo' provvedere alla erogazione di assegni assistenziali a favore dei notai in esercizio o in pensione, delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso, previo accertamento dello stato di bisogno, determinato da:

  1. a) eventi dovuti a caso fortuito, forza maggiore o criminosi (infortuni, calamita' naturale, malattia, rapina, furti, incidenti, ecc.), che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare, e che comunque comportino spese ed esborsi afferenti all'evento dannoso ovvero necessari per continuare lo svolgimento dell'attivita' professionale e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento della commissione amministratrice, avuto riguardo all'entita' dei redditi prodotti e dichiarati nel triennio precedente dai componenti il nucleo familiare;

  2. b) sospensione o riduzione forzata per non meno di tre mesi dell'attivita' di notaio per fatto di malattia accertata da struttura sanitaria pubblica o parificata o direttamente dalla Cassa ovvero per vicende giudiziarie meritevoli di particolare considerazione e che comportino una diminuzione non inferiore al 50 per cento degli onorari repertoriali rispetto a quelli percepiti, per lo stesso periodo di tempo, nell'anno precedente al verificarsi dell'evento; i periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' superiori a quindici giorni sono ragguagliati al mese mentre non si calcolano quelli inferiori o pari;

  3. c) decesso del notaio che provochi gravi difficolta' finanziarie ai soggetti aventi diritto a pensione indiretta;

  4. d) altri eventi che siano stati causa unica e determinante di notevole disagio economico.

2. L'erogazione dell'assegno puo' essere concorrente con l'attribuzione dell'indennita' di integrazione.

3. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, e in mancanza di aventi diritto a pensione indiretta l'assegno assistenziale puo' essere corrisposto a favore degli eredi del notaio diversi dai soggetti indicati nella stessa lettera c). Tale assegno puo' essere corrisposto una sola volta e in misura non superiore all'indennita' di cessazione che sarebbe spettata al notaio deceduto.

4. La Cassa puo' corrispondere, inoltre, assegni assistenziali a favore di notai e loro vedove aventi a carico figli o discendenti malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure particolari come accompagnamento, assistenza di personale qualificato ovvero direttamente a detti soggetti, sempreche' siano stati a carico del notaio, nonche' a orfani maggiorenni di notai permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro quando siano in condizioni di disagio economico.

5. L'importo e le modalita' di concessione dell'assegno sono stabiliti dalla commissione amministratrice, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di bisogno o di grave disagio economico meritevoli di intervento.

Art. 34 Disposizioni transitorie

1. Le condizioni richiamate nell'art. 10, comma 1, non rilevano nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.

2. I soggetti gia' ammessi a pensione ordinaria alla data dell'8 novembre 1985 e aventi i requisiti per godere della pensione speciale di cui agli articoli 11, 13 e 15 possono richiederne il riconoscimento entro il termine dell'8 novembre 1990 a pena di decadenza, con decorrenza dei benefici economici dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

3. Nel determinare la durata dell'esercizio utile a pensione non e' dedotto il periodo di tempo durante il quale il notaio:

  1. a) fu cancellato dal ruolo per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

  2. b) fu rimosso dalle funzioni per i motivi di cui al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

4. A favore del notaio che a causa dello stato di guerra ebbe assegnato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, un termine per l'iscrizione a ruolo l'esercizio utile al conseguimento della pensione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale o del Bollettino del Ministero di grazia e giustizia nel quale venne data notizia della registrazione del decreto di nomina.

5. Non e' computato in deduzione, ai fini della determinazione della durata dell'esercizio utile a pensione, il periodo di tempo durante il quale il notaio, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino a novanta giorni dopo la cessazione dello stato di guerra, non presto' assistenza alla sede notarile, qualora tale interruzione non sia dai competenti consigli notarili ritenuta ingiustificata.

Art. 35 Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente normativa. Restano, in ogni caso, ferme ed operanti le disposizioni concernenti l'erogazione degli assegni scolastici a favore dei figli ed orfani di notaio, di contributi per apertura, sistemazione ed organizzazione dello studio di notaio di prima nomina, degli assegni di assistenza paramedica di tipo infermieristico, degli assegni continuativi a favore di familiari di notaio non aventi diritto a pensione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 1