Sez. 3, Sentenza n. 48402 del 11/11/2004 Ud. (dep. 16/12/2004) Rv. 230795 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Materiali di risulta da attività metallurgiche - Appartenenza alla categoria generale di rifiuti - Applicabilità del D.Lgs. n. 22 del 1997.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I materiali provenienti da attività metallurgiche, quali polveri di macinazione e schiumatura di alluminio e polveri da abbattimento di fumi, non costituiscono una particolare categoria di rifiuti e ad essi si applica il d. lgs n. 22 del 1997. Costituisce pertanto gestione di discarica non autorizzata l'accumulo di tali sostanze, quando non vi sia una loro selezione per omogeneità e risulti macroscopica l'eccedenza dei quantitativi delle scorie accumulate rispetto a quelli episodicamente rimossi, sicchè può escludersi anche la mera eventualità di un reimpiego totale dei materiali in un ciclo produttivo o di consumo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)