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Sez. 2, Sentenza n. 1230 del 25/05/1962 (Rv. 252011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - ANNULLAMENTO DI CONTRATTO PER VIZI DEL CONSENSO - AUTONOMIA DELLA CAUSA PETENDI E DEL PETITUM RISPETTO A CIASCUN MOTIVO DI ANNULLAMENTO - DEDUZIONE, IN SEDE DI GRAVAME, DI UN NUOVO MOTIVO DI INVALIDITA - PRECLUSIONI*
Stato
decisa il 1962-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - ANNULLAMENTO DI CONTRATTO PER VIZI DEL CONSENSO - AUTONOMIA DELLA CAUSA PETENDI E DEL PETITUM RISPETTO A CIASCUN MOTIVO DI ANNULLAMENTO - DEDUZIONE, IN SEDE DI GRAVAME, DI UN NUOVO MOTIVO DI INVALIDITA - PRECLUSIONI*

Nelle azioni costitutive dirette ad ottenere l'annullamento di un contratto per vizio del consenso, la causa petendi ed il petitum restano autonomi rispetto a ciascuno dei motivi di annullamento, per cui il nuovo motivo che sia per avventura dedotto per la prima volta in appello e destinato a mutare il tema sostanziale della causa, introducendo una domanda nuova, che non puo avere ingresso in secondo grado. (Conf 3318/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)