Sez. 2, Sentenza n. 1230 del 25/05/1962 (Rv. 252011 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - ANNULLAMENTO DI CONTRATTO PER VIZI DEL CONSENSO - AUTONOMIA DELLA CAUSA PETENDI E DEL PETITUM RISPETTO A CIASCUN MOTIVO DI ANNULLAMENTO - DEDUZIONE, IN SEDE DI GRAVAME, DI UN NUOVO MOTIVO DI INVALIDITA - PRECLUSIONI*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - ANNULLAMENTO DI CONTRATTO PER VIZI DEL CONSENSO - AUTONOMIA DELLA CAUSA PETENDI E DEL PETITUM RISPETTO A CIASCUN MOTIVO DI ANNULLAMENTO - DEDUZIONE, IN SEDE DI GRAVAME, DI UN NUOVO MOTIVO DI INVALIDITA - PRECLUSIONI*
Nelle azioni costitutive dirette ad ottenere l'annullamento di un contratto per vizio del consenso, la causa petendi ed il petitum restano autonomi rispetto a ciascuno dei motivi di annullamento, per cui il nuovo motivo che sia per avventura dedotto per la prima volta in appello e destinato a mutare il tema sostanziale della causa, introducendo una domanda nuova, che non puo avere ingresso in secondo grado. (Conf 3318/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)