Sez. 6, Sentenza n. 45462 del 20/10/2015 Ud. (dep. 13/11/2015) Rv. 265452 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Natura permanente del reato - Conseguenze - Inapplicabilità delle cause di estinzione del reato alle singole violazioni - Ragioni - Momento di operatività delle cause di estinzione del reato - Individuazione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel corso della durata dell'omissione, ne deriva che le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l'adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)