Sez. 1, Sentenza n. 19645 del 01/10/2015 (Rv. 636715 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Divieto, per il giudice delegato, di far parte del collegio in sede di omologazione - Insussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
In tema di concordato fallimentare, il divieto di cui all'art. 25, comma 2, l.fall. non si applica al giudizio di omologazione del concordato previsto dall'art. 129 l.fall., sicché non è preclusa al giudice delegato la partecipazione al relativo collegio, trattandosi di giudizio non assimilabile al reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, il quale, nella procedura concordataria, non pone in essere atti dispositivi ma svolge una funzione di coordinamento ed organizzazione delle varie progressive fasi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 2, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 129, Legge Falliment. art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)