Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali
Testo in vigore al
Art. 12 Orario flessibile
1. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facolta' limitando, pero', al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.
3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.
4. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.
6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri casi - quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro - puo' essere attuato per gruppi di partecipazione.
7. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.
Art. 13 Turnazioni
1. Per le esigenze di funzionalita' degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.
3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' o eventi naturali.
5. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.
6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
5% per la fascia oraria diurna;
20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
30% per la fascia festiva notturna,
le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennita' di turno.
8. La tariffa oraria e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.
9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.
Art. 14 Part-time
1. Gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione delle norme a tale titolo previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 o dalle rispettive leggi regionali e dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 15 Permessi - Recuperi
1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.
7. Al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per matrimonio rientrante nel limite di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.
Art. 16 Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non puo' superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.
4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita';
7 ore annue per dipendente destinate dal presente accordo a salario accessorio.
5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere il monte ore riferite all'anno pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti per i comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.
6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente terzo comma.
7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.
8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
1) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
2) indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
3) rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive.
9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
1) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
2) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
3) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalle rispettive normative, sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma e' ridotto a 156.
12. Le camere di commercio per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale possono essere autorizzate dall'amministrazione vigilante ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.
13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalita' potranno essere concesse dalle regioni per gli istituti autonomi case popolari e per i consorzi di sviluppo industriale.
Art. 17 Riposo compensativo
1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Art. 18 Formazione e aggiornamento professionale
1. Gli enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale.
2. Gli enti istituiscono un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.
3. Annualmente, le regioni, e gli enti di cui al precedente art. 1, in accordo con l'organizzazione sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli istituti autonomi case popolari, i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
5. L'attivita' di formazione e' finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui e' assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
6. La prima finalita' sara' perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
7. La seconda finalita' sara' perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilita' professionale.
8. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
Art. 19 Diritto allo studio
1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unita', per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente in quanto non modificata dai precedenti commi.
Capo IV. Struttura organizzativa degli enti
Art. 20 Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessita' o dalle dimensioni delle attivita', puo' essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:
a) settore: unita' organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attivita' e' finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;
b) servizio: unita' organizzativa comprendente un insieme di unita' operative la cui attivita' e' finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;
c) unita' operativa complessa: unita' operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;
d) unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita' operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attivita' di erogazione di servizi alla collettivita'. Ove costituisca struttura apicale espleta altresi' funzione di programmazione .
Art. 21 Strutture organizzative degli enti
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 1990, N. 333.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 1990, N. 333.
3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale.
5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e' richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.
6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale.
7. Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 1990, N. 333.
Art. 23 Tabelle di equiparazione
1. In fase di prima applicazione, il personale dipendente dalle camere di commercio, dagli istituti autonomi case popolari e dai consorzi di sviluppo industriale e relative associazioni e federazioni nazionali e' inquadrato in base alle seguenti tabelle:
A) TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER LE CAMERE DI COMMERCIO
+----------------------------+--------------------------+ |Qualifiche D.P.R. n. 665/84 | Nuove qualifiche | +----------------------------+--------------------------+ |1ª qualifica | 1ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |2ª qualifica | 2ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |3ª qualifica | 3ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |4ª qualifica | 4ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |5ª qualifica | 5ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |6ª qualifica | 6ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |7ª qualifica | 7ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |8ª qualifica | 8ª qualifica | +----------------------------+--------------------------+ |8ª qualifica bis | 1ª qualifica dirigenziale| +----------------------------+--------------------------+
B) TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA IACP E CONSORZI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE E REGIONI ===================================================================== IACP e consorzi industriali | Regioni ===================================================================== Portieri e custodi |1ª qualifica funzionale I Fascia funzionale |2ª qualifica funzionale II Fascia funzionale |3ª qualifica funzionale III Fascia funzionale |4ª qualifica funzionale |5ª qualifica funzionale IV Fascia funzionale |6ª qualifica funzionale V Fascia funzionale |7ª qualifica funzionale VI Fascia funzionale |8ª qualifica funzionale VII Fascia funzionale |1ª qualifica dirigenziale
2. La commissione di cui al precedente art. 22 provvedera' ad individuare per personale dipendente dagli IACP, loro consorzi ed Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari e dei consorzi di sviluppo industriale i profili professionali definiti in relazione alle qualifiche di inquadramento.
Art. 24 Uffici informazioni e reclami
1. Gli enti destinatari del presente decreto, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, possono istituire, nel rispetto dei limiti delle piante organiche, uffici di informazione all'utenza e presentazione reclami.
Capo V. Contrattazione decentrata e relazioni sindacali
Art. 25 Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilita' tra enti in ambito regionale nonche' le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) territoriale, sub regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a) nonche' le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
c) a livello di singolo ente;
d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente (regione, provincia, comune, consorzio, etc.).
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
3. Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui al precedente art. 1.
Art. 26 Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
1) dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
2) dell'UPI per le province e loro consorzi;
3) dell'UNCEM per le comunita' montane;
4) dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio;
5) degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
6) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita:
1) dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
2) da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;
3) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi .
4. Per le regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni.
Art. 27 Materie di contrattazione decentrata
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed al presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:
1) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonche' le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
2) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
3) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;
4) le "pari opportunita'";
5) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse;
6) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilita', reperibilita', straordinario, permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto;
7) la mobilita' all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;
8) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;
9) le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
10) l'agibilita' dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;
11) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.
3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel 'Bollettino Ufficiale' della Regione, per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita' individuati fra le parti negli accordi predetti.
7. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Art. 28 Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comportera' l'obbligo, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.
2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della funzione pubblica.
3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potra' fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto recepito nel presente decreto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente il proprio parere.
4. La delegazione di cui al comma precedente dovra' riunirsi altresi' su formale richiesta di una delle parti che la compongono.
5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.
Art. 29 Informazione
1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuita' dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.
4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 25 saranno definite le modalita' e i tempi dell'informazione.
Art. 30 Attivita' sociali, culturali, ricreative
1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. Per l'attuazione delle suddette attivita', le amministrazioni possono iscrivere in bilancio apposito stanziamento.
Art. 31 Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.
Art. 32 Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro
1. A) VISITE MEDICHE DI CONTROLLO.
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi. 1-bis. Le amministrazioni devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attivita' lavorativa di diverso contenuto per periodo di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili. 1-ter. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera B ), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresi' al provvisorio mutamento di attivita' qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneita'.
B) ACCERTAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA' DEL LAVORO.
2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.
3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.
4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
C) - LIBRETTO SANITARIO.
5. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. Il libretto sanitario deve essere istituito dalle amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori.