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Sez. 6, Sentenza n. 10793 del 26/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289685-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE | Funzioni pubbliche esercitate in virtù di un atto di nomina illegittimo - Configurabilità del reato - Esclusione - Annullamento dell’atto di nomina - Necessità.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289685-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE

Ai fini della configurabilità del delitto di usurpazione di funzioni pubbliche, di cui all'art. 347 cod. pen., non è sufficiente, nel caso in cui esse siano esercitate in presenza di una formale investitura, che l'atto di nomina sia illegittimo, essendo necessario che lo stesso sia stato annullato per effetto di un provvedimento giudiziario o di autotutela amministrativa.

Cod. Pen. art. 347, Decreto Legge 30/12/2019 num. 162 art. 16 ter, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)