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Sez. 3, Sentenza n. 3520 del 28/10/1997 Cc. (dep. 25/11/1997) Rv. 208994 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Immobile abusivo - Possibilità dell'interessato di provvedere alla demolizione - Necessità della previa restituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208994-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In caso di sequestro preventivo di un immobile abusivo per violazione dell'art. 1164 cod. nav., è affetta da vizio logico di motivazione la decisione che ne dispone la restituzione unicamente al fine di consentire all'interessato di provvedere alla demolizione o ad altri simili adempimenti asseritamente necessitati, atteso che al privato, immesso nella concreta e libera disponibilità dell'immobile, sarebbe consentito compiere scelte eventualmente anche "contra legem", frustrando le finalità legislativamente stabilite dall'art.321 cod.proc.pen.(Nell'affermare il detto principio relativamente ad un'ipotesi di inosservanza di ordine di demolizione di un immobile costruito nella fascia di rispetto del demanio marittimo, la Cassazione ha affermato che è invece indispensabile che il giudice di merito detti opportune statuizioni allo scopo di rendere possibile l'abbattimento della struttura abusiva e di assicurare il dovuto controllo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E, Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)