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Sez. 1, Sentenza n. 5346 del 08/03/2007 (Rv. 597148 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Esenzioni dalla revocatoria previste dalla riforma di cui al d.l. n. 35 del 2005 - Applicabilità alle azioni revocatorie intraprese nell'ambito di procedure aperte anteriormente alla riforma - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597148-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare previste dal terzo comma dell'art. 67 legge fall., come modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80), non si applicano, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 d.l. cit., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, e ciò manifestamente non contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza, trattandosi di scelta legislativa che incide in modo identico per tutti i rapporti sorti dopo la riforma, quale voluta dal legislatore alla stregua di una diversa valutazione pur sempre consentita dalla Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)