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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Testo in vigore al

Capo XIII. Disposizioni relative alle impugnazioni

Art. 164 Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

Art. 165 Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Art. 166 Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato

1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato e' comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.

Art. 167 Nuovi motivi della impugnazione gia' proposta

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

Art. 168 Disposizione di rinvio

1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

Art. 169 Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione e' fatta menzione negli avvisi.

2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

Art. 169-bis Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilita' dei ricorsi

1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice e' predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione.

Art. 170 Sezioni unite

1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio e' presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua
delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

Art. 171 Questione dedotta nel corso della discussione

1. Se una questione e' dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente puo' concedere nuovamente la parola alle parti gia' intervenute.

Art. 172 Restituzione alla sezione di ricorsi gia' rimessi alle sezioni unite

1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione puo' restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso puo' essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, e' stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

Art. 173 Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto

1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando il ricorso e' stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

Art. 174 Rettifiche e integrazioni alla motivazione

1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando cio' non e' possibile, provvede un consigliere che puo' anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Art. 175 Determinazione del giudice di rinvio

1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale piu' vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

Art. 176 Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario

1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

Capo XIV. Disposizioni relative al giuri' d'onore

Art. 177 Deferimento del giudizio a un giuri' d'onore

1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facolta' di deferire a un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giuri' hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giuri' il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giuri' puo' essere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giuri' puo' essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il giuri', il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

Art. 178 Componenti del giuri' d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto

1. Il giuri' d'onore si compone di uno o piu' membri in numero dispari.

2. Il giuri' deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi puo' prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Art. 179 Procedimento davanti al giuri' d'onore

1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche.

2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.

3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

4. Quando lo ritiene necessario, il giuri' puo', anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il giuri', quando e' stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

Art. 180 Sanzioni pecuniarie

1. I componenti del giuri' che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, puo' essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.

Capo XV. Disposizioni relative alla esecuzione

Art. 183 Richiesta di applicazione di pena accessoria

1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si e' provveduto con la sentenza di condanna.