Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 02/04/2004 (Rv. 571776 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Valutazione - Criteri - Contratti di durata - Locazione - Eventi successivi alla domanda di risoluzione - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
In tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva ritenuto sufficientemente grave l'inadempimento, atteso che in udienza il conduttore aveva offerto il pagamento dell'unico canone rispetto al quale era in mora e delle spese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)