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Sez. 2, Sentenza n. 709 del 13/03/1973 (Rv. 362893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Il divieto di proporre domande nuove in appello si concreta in una preclusione all'Esercizio della giurisdizione, per cui la Corte di Cassazione puo compiere indagini dirette ad accertare la sussistenza delle occorrenti premesse di fatto. (Conf 59/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)