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Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 11/07/1968 (Rv. 334839 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DIFFORMITA DI CONCLUSIONI TRA IL CONSULENTE NOMINATO IN PRIMO GRADO E QUELLO NOMINATO IN APPELLO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1968-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334839-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DIFFORMITA DI CONCLUSIONI TRA IL CONSULENTE NOMINATO IN PRIMO GRADO E QUELLO NOMINATO IN APPELLO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - PRESUPPOSTI.*

Il particolare rilievo che, in base agli artt. 463 e 453 cod.proc. civ.assume la consulenza tecnica nelle controversie in materia di previdenza sociale, impone che la motivazione della decisione, in caso di divergenza, sia particolarmente rigorosa. Il principio secondo il quale il giudice di merito, nell'uniformarsi al parere di uno dei due consulenti(consulente di primo grado e consulente di appello), difforme da quello dell'altro, non e tenuto a confutare analiticamente gli argomenti adottati dal consulente dal quale dissente, essendo tale confutazione implicita nell'accoglimento delle conclusioni esposte nell'altra consulenza, presuppone identita di accertamenti e divergenza di valutazioni, e non puo venire esteso ai casi in cui, per il lasso di tempo intercorso tra i due accertamenti e la evolutivita dello stato da accertare (peggioramento o miglioramento dello stato di pretesa invalidita pensionabile), sia dubbia l'identita dei fatti accertati, oppure, ed a maggior ragione, a quelli in cui, per errore diagnostico o deficienza di esami, obiettivamente riscontrabili, siavi addirittura la certezza della Mancanza di identita. Ne, in tale situazione e configurabile la utilizzazione congiunta e parziale di entrambe le consulenze, ancorche contraddittorie nelle conclusioni, rimanendo certamente esclusa una reciproca integrabilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)