Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 09/05/1996 (Rv. 497510 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE | Contributi in favore di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza - Ritardato pagamento - Somma aggiuntiva dovuta a titolo di sanzione civile - Riduzione ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del D.L. n. 536 del 1987 - Facoltà dell'ente - Configurabilità - Omesso esercizio - Riduzione ad opera del giudice - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988, - norma che, dopo avere fissato i criteri di determinazione della somma aggiuntiva dovuta a titolo di sanzione civile dai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dispone, al terzo comma, che nelle procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori - nel caso in cui l'I.N.P.S., sia richiesto, nel corso del giudizio, di determinare la riduzione della somma aggiuntiva e non vi provveda, si verifica esclusivamente il mancato esercizio, da parte di detto ente, della facoltà che la norma gli attribuisce, senza che ciò legittimi il giudice a determinare (per presunzione) detta riduzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)