Codice della navigazione
Testo vigente
Art. 640 Decadenza dal beneficio della limitazione
1. L'armatore decade dal beneficio della limitazione:
a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione;
b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;
c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso;
d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628.
Art. 641 Dichiarazione di estinzione del procedimento
1. In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio.
2. Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626.
3. La sentenza predetta e' notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.
Art. 642 Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore
1. Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato.
Titolo quinto. Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari
Capo I. Disposizioni generali
Art. 643 Competenza
1. L'esecuzione forzata e' promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
2. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti e' autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.
Art. 644 Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari
1. Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
2. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice competente puo', sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la meta'; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti e' convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e' esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.
Art. 645 Navi non soggette a pignoramento e a sequestro
1. Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.
Art. 646 Provvedimenti per impedire la partenza della nave
1. Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorita' di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.
Art. 647 Precetto
1. Il precetto e' regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile, ma il termine ad adempiere e' ridotto a ventiquattro ore.
Art. 648 Notificazione del precetto
1. Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
2. Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
Capo II. Del procedimento di espropriazione forzata
Art. 649 Giudice dell'esecuzione
1. L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da che e' stato formato.
2. Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte piu' magistrati, la nomina e' fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell'esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.
Art. 650 Forma del pignoramento di navi o di carati di navi
1. L'atto di pignoramento deve contenere:
1) l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;
2) la data della notificazione del precetto;
3) l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative pertinenze;
4) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell'espropriazione e' una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di arrivo;
5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.
2. Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante notificazione dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 puo' prescrivere che la notificazione dell'atto al comandante sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.
3. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all'annotazione sull'atto di nazionalita'. Se la nave e' in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione.
4. Il detto ufficio e' tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalita' indicate nel precedente comma.
Art. 651 Forma del pignoramento di pertinenze separabili
1. Il pignoramento di pertinenze separabili e' autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso e' eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.
Art. 652 Amministrazione della nave pignorata
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, puo' disporre che la nave pignorata per intero o per carati, intraprenda uno o piu' viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.
2. Il viaggio non puo' essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia stata resa pubblica con le forme previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi.
3. Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato deposito, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione.
Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente e' tenuto per la differenza, e per il pagamento di questa il giudice puo' emettere decreto di ingiunzione.
4. Il giudice puo' anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore.
5. Con il decreto d'ingiunzione e' nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.
6. I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresi' quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 653 Domanda di vendita
1. Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo puo' chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 643.
2. Il ricorso e' notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
3. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e' tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell'articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.
Art. 654 Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto
1. Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.
2. Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
Art. 655 Ordinanza di vendita
1. Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.
Art. 656 Contenuto dell'ordinanza
1. L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire:
1) il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto;
2) il giorno e l'ora dell'incanto;
3) l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonche' il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;
4) la misura minima dell'aumento delle offerte;
5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalita' del deposito.
Art. 657 Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita
1. L'ordinanza di vendita e' notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse.
2. L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa e' affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria.
3. Il giudice dell'esecuzione puo' nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicita' che ritiene opportune.
Art. 658 Persone ammesse a fare offerte
1. Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.
2. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
3. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Art. 659 Modalita' dell'incanto
1. L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.
2. La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore.
3. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da altra valida.
4. L'incanto, se non puo' compiersi nella stessa udienza, e' continuato nel primo giorno seguente non festivo.
Art. 660 Aggiudicazione per persona da nominare
1. Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve, nei tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.