Sez. 3, Sentenza n. 9222 del 25/05/2000 Ud. (dep. 25/08/2000) Rv. 217465 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Realizzazione senza autorizzazione di un campo da tennis - Reato di cui all'art. 1 sexies d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490) la realizzazione senza autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di una struttura di non modeste dimensioni e destinata a permanere per non breve lasso di tempo quale un campo di tennis, dalla quale deriva un vulnus per il paesaggio di apprezzabile entità e durata tale da imporre la preventiva valutazione da parte dell'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)