Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 05/06/1974 (Rv. 369827 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DELLA LEGGE APPLICATA PER L'ESPROPRIO - OBBLIGATORIETA - RIFERIMENTI AD ULTERIORI NORME APPLICABILI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DELLA LEGGE APPLICATA PER L'ESPROPRIO - OBBLIGATORIETA - RIFERIMENTI AD ULTERIORI NORME APPLICABILI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'indennita di espropriazione deve essere determinata soltanto secondo il criterio fissato dalla legge in base alla quale e stata disposta l'espropriazione, senza che sia consentito applicare o fare riferimento ad altre leggi di cui la pubblica amministrazione avrebbe potuto o dovuto avvalersi per far luogo all'espropriazione. (nella specie, e stato ritenuto che esattamente i giudici del merito avevano ritenuto infondata la pretesa dell'amministrazione secondo la quale, trattandosi di espropriazione avvenuta in base alla legge 11 dicembre 1952 n 2592, doveva essere applicato, per effetto del rinvio al tu 28 aprile 1938 n 1165, il criterio di liquidazione accolto dalla legge 15 gennaio 1885 n 2892, sul rilievo che nel provvedimento di espropriazione era richiamata soltanto la legge 25 giugno 1865 n 2359). (Conf 431'67, mass n 326358).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 11/12/1952 num. 2529 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)