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Sez. 4 - , Sentenza n. 10181 del 10/12/2020 Ud. (dep. 17/03/2021) Rv. 280955 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Rischi connessi all’area di cantiere e all’organizzazione del cantiere – Individuazione del garante - Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280955-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, i rischi connessi all'area e all'organizzazione del cantiere, in base ai punti 2.2.1. e 2.2.2. dell'allegato XV al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gravano sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l'esecuzione delle opere, competendo al primo la loro individuazione, analisi e valutazione nel piano di sicurezza e coordinamento, e, al secondo, l'organizzazione del cantiere. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva dichiarato l'imputato, nella duplice veste di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere, responsabile del reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad un escavatorista, dipendente dell'impresa a cui erano state affidate le opere di sbancamento, che aveva manovrato una pala meccanica in zona non interessata dalle opere di scavo, sopra il tetto di una cisterna, che a causa del peso cedeva, facendo sprofondare il mezzo, per non avere predisposto percorsi per la circolazione dei mezzi che precludessero l'accesso alle zone pericolose).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 91, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 all. XV

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)