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Sez. 2, Sentenza n. 8789 del 28/06/2000 (Rv. 538119 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ | Decreto pretorile di riconoscimento della proprietà - Opposizione - Ordinario giudizio di cognizione - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari del bene.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538119-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ

Il procedimento "ex lege" 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali. Pertanto, una volta proposta l'opposizione, devono ritenersi applicabili al giudizio tutte le regole proprie all'ordinario giudizio di cognizione, onde, se è vero che in esso, in quanto inteso all'accertamento del diritto di proprietà in contestazione tra le parti, più non rilevano i vizi della procedura posta in essere per l'emanazione del decreto opposto, rilevano, invece, i principi concernenti l'integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario. Pertanto, ove l'attore allegando la sua qualità di comproprietario abbia chiesto l'accertamento della proprietà comune a sè ed ad altri sul bene dedotto in giudizio ed il convenuto sollevando eccezione riconvenzionale abbia opposto l'intervenuto acquisto in proprio favore del diritto esclusivo di proprietà sul bene stesso a titolo derivativo (contratto o successione) od originario (usucapione sia essa ordinaria che speciale), si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario ed il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari del bene o pretesi tali dovendosi l'integrità del contraddittorio essere accertata "ex ante" in relazione alle domande ed eccezioni proposte - in quanto dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, con la conseguenza che, anzi tutto va tutelato il diritto di ciascun comunista a confutare l'assunto fatto valere con l'eccezione riconvenzionale ed, in secondo luogo, la sentenza implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)