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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29886 del 30/12/2020 (Rv. 660101 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI SECONDO GRADO | Sezioni "staccate" ex art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 545 del 1992 - Rapporto con le Commissioni tributarie regionali - Mere articolazioni interne - Spostamento di fascicoli dalla sezione "staccata" alla sede centrale - Presupposti - Violazione dell'art. 25 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660101-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI SECONDO GRADO

In tema di rapporti tra sede centrale e sezioni "staccate" delle Commissioni tributarie regionali, il giudice precostituito per legge a trattare gli appelli avverso le pronunce emesse dalle Commissioni tributarie provinciali di una Regione è la Commissione tributaria regionale e non la sezione "staccata" della stessa, non rilevando che questa operi, "per criteri interni di riparto", in un determinato ambito territoriale. Infatti, essendo le sezioni "staccate" mere articolazioni interne delle Commissioni tributarie regionali, il rapporto fra le prime e le seconde non attiene alla competenza territoriale e non incide sulla validità degli atti processuali, con la conseguenza che lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione "staccata" alla sede centrale o viceversa non viola l'art. 25 Cost., nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 35, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)