Sez. 1, Ordinanza n. 22997 del 10/07/2026 (Rv. 679606-01)
STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.
STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva condannato il ricorrente, direttore di testata giornalistica, per aver apostrofato il vice direttore di altro quotidiano come creatore di "fake news", all'interno di un monologo pronunciato davanti a diverse centinaia di spettatori e poi diffuso su "youtube", tacendo circostanze che avrebbero fatto pienamente comprendere il senso dell'avvertimento, diffuso dal giornalista danneggiato, circa una imminente procedura d'infrazione a carico dello Stato italiano).
Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)