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Sez. 3, Sentenza n. 527 del 04/03/1970 (Rv. 345575 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DEI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA RECIPROCA- FUNZIONE SUSSIDIARIA - OPERATIVITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345575-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DEI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA RECIPROCA- FUNZIONE SUSSIDIARIA - OPERATIVITA - LIMITI.*

Nel caso di scontro di veicoli la presunzione di colpa reciproca previsto dall'art 2054 cod civ ha funzione sussidiaria ed opera se ed in quanto non sia possibile stabilire concretamente il grado di incidenza delle singole colpe nella produzione dell'evento dannoso. (V 3639-69, massima n 343863 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)