Sez. U, Sentenza n. 3283 del 03/06/1985 (Rv. 440946 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - DOMANDA INIZIALE DI PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO - SUCCESSIVA LIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALL'AN DEBEATUR - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - FORMULE PARTICOLARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - DOMANDA INIZIALE DI PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO - SUCCESSIVA LIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALL'AN DEBEATUR - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - FORMULE PARTICOLARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'opposizione del convenuto, quale fatto ostativo a che l'attore, dopo aver chiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro, possa successivamente limitare la domanda all'an debeatur con riserva di agire in separata Sede per la liquidazione del quantum, non postula l'uso di formule particolari, essendo sufficiente una inequivoca volontà di mantenere il giudizio unitario, come quella evincibile da una richiesta di consulenza tecnica anche sulla quantificazione del debito. (V 5264/79, mass n 401857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)