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Sez. 3, Sentenza n. 1265 del 11/05/1973 (Rv. 363843 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFITTO PER LA UTILIZZAZIONE DI ERBA.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363843-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFITTO PER LA UTILIZZAZIONE DI ERBA.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sorge per il solo fatto che sia stata eccepita la proroga legale, indipendentemente dalla fondatezza di tale eccezione, tranne che il rapporto controverso, cosi come prospettato dalla parte appaia ictu oculi non inquadrabile tra quelli regolati dalle norme sulla proroga dei contratti agrari. Spetta, pertanto, alla Competenza della Sezione specializzata la controversia sollevata dal convenuto per il rilascio di un fondo, il quale eccepisca il proprio diritto alla proroga sull'assunto che il rapporto in virtu del quale si trova nel godimento del fondo e di affitto per la utilizzazione delle erbe e non di compravendita di erba e rientra tra quelli suscettibili di essere trasformati, a richiesta del coltivatore, in contratto di affitto a norma dell'art 24 della legge 11 febbraio 1971 n 11.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)