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Sez. 1, Sentenza n. 11602 del 31/05/1985 Ud. (dep. 29/11/1985) Rv. 171251 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSE DELL'IMPUGNAZIONE E DELL'INTERESSE AL RISULTATO DEL GIUDIZIO SULL'IMPUGNAZIONE - LORO ESTREMI - EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - LORO IMMODIFICABILITÀ CON L'IMPUGNAZIONE PROPOSTA - CARENZA DI INTERESSE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171251-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSE DELL'IMPUGNAZIONE E DELL'INTERESSE AL RISULTATO DEL GIUDIZIO SULL'IMPUGNAZIONE - LORO ESTREMI - EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - LORO IMMODIFICABILITÀ CON L'IMPUGNAZIONE PROPOSTA - CARENZA DI INTERESSE - SUSSISTENZA.*

L'interesse per proporre impugnazione, richiesto dall'art. 190 cod. proc. pen. si pone come necessaria condizione per l'acquisto e l'Esercizio di un diritto soggettivo di natura pubblicistica, il diritto, cioè, di chiedere la revisione della sentenza impugnata attraverso il riesame da parte del giudice "ad quem". Interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione e interesse all'impugnazione si identificano e perciò nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale. Il primo consiste nell'interesse della parte impugnante alla pronuncia come strumentalmente necessaria per ottenere il risultato cui l'impugnazione è finalizzata, con la conseguenza che il provvedimento chiesto deve portare ad una modificazione degli effetti di quella impugnata nei confronti dell'impugnante. Il secondo è quello che la indicata modificazione si risolva in un "vantaggio", in una "utilità", in senso obiettivo, per la parte impugnante e non in un risultato dannoso. Se pertanto l'impugnazione proposta dall'imputato, per una qualsiasi causa, non può portare ad alcuna modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può cioè conseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto, vi è carenza di interesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)