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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 (Rv. 667283 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Onorari a carico del cliente - Liquidazione - Criteri - Riferimento al valore della causa - Giudizi d'impugnazione - Limitazione della domanda - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667283-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire.

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)