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Sez. 5, Sentenza n. 41192 del 17/07/2014 Ud. (dep. 03/10/2014) Rv. 261038 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Ascolto da parte del padre di conversazioni telefoniche tra figli minori e la loro madre - Intrusione non giustificata da effettiva necessità - Scriminante dell'esercizio del diritto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261038-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE

Nel delitto previsto dall'art. 617 cod. pen., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore, non è scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l'intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva escluso che la interferenza del padre potesse essere giustificata con un generico riferimento alla esigenza di prevenire il pericolo di una non precisata cattiva influenza sui figli da parte della madre, invero autorizzata ai colloqui dal Tribunale per i Minorenni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)