Sez. 6, Sentenza n. 86 del 18/01/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111528 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - SOTTOSCRIZIONE -INCARICO A DIFENSORE DIVERSO DA QUELLO DEL PRECEDENTE GRADO DEL GIUDIZIO - FORMALITA PRESCRITTE - INOSSERVANZA - NULLITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - SOTTOSCRIZIONE -INCARICO A DIFENSORE DIVERSO DA QUELLO DEL PRECEDENTE GRADO DEL GIUDIZIO - FORMALITA PRESCRITTE - INOSSERVANZA - NULLITA.*
A norma dell'art.529, comma primo cod.proc.pen., l'incarico di sottoscrivere i motivi di ricorso per Cassazione, quando viene conferito ad avvocato diverso da quello che difese il ricorrente nel precedente grado, deve essere attribuito ad un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere dinanzi al quale venne fatta la dichiarazione o con atto ricevuto o autenticato da notaio. Pertanto, non e valido il conferimento dell'incarico al difensore effettuato con lettera raccomandata inviata alla cancelleria del giudice di appello, se la firma del ricorrente non e autenticata da notaio, e, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili i motivi di ricorso sottoscritti dal predetto difensore. (Conf.106902, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)