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Sez. L, Sentenza n. 1479 del 23/03/1989 (Rv. 462289 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO IN REGIME DI CONTINUITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - RELATIVI CREDITI DEL MARITTIMO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462289-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO IN REGIME DI CONTINUITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - RELATIVI CREDITI DEL MARITTIMO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA.*

Il rapporto di lavoro del marittimo in regime di continuità si caratterizza come rapporto speciale di lavoro marittimo - del quale è connotato essenziale la destinazione della prestazione lavorativa al servizio della nave - anche con riferimento agli intervalli inoperosi fra ciascuno sbarco e l'imbarco immediatamente successivo. Consegue che i crediti del marittimo attinenti al detto rapporto - la cui unicità non è esclusa dagli intervalli di sospensione della prestazione lavorativa - sono soggetti al termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 373 cod. nav., che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto stesso, la quale coincide non con lo sbarco ma con la data di cancellazione del marittimo dal cosiddetto turno particolare. (Conf 383/87, mass n 450129).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 351, Cod. Navig. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)