Sez. 1, Sentenza n. 13443 del 12/09/2003 (Rv. 566830 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Azione revocatoria "ex" art. 67, secondo comma, l. fall. - "Eventus damni" - Portata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di fallimento, il legislatore, nel dettare le norme di cui all'art. 67, primo e secondo comma, l. fall., ha ipotizzato, all'interno della stessa revocatoria fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a titolo oneroso, una portata diversa, sancendo così, con l'art. 67, secondo comma, il principio di una più incisiva indisponibilità (relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare, sicché il concetto di "eventus damni", in tal caso, lungi dall'essere correlato ad una sproporzione delle prestazioni, consiste nella lesione della "par condicio", presunta per il fatto stesso del compimento di un atto dispositivo che vincoli le possibilità liquidative e satisfattive della massa dei creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)