Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 23/03/1994 (Rv. 485895 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere | Risarcimento del danno alle persone per inabilità temporanea od invalidità permanente - Reddito netto da attività professionale ex art. 4 della legge n. 39 del 1977 - Nozione.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere
Agli effetti previsti dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39 con riguardo al risarcimento del danno alle persone per inabilità temporanea od invalidità permanente, per reddito netto da attività professionale, dichiarato dal danneggiato ai fini I.R.P.E.F., deve intendersi quello risultante dalla differenza tra il totale dei compensi conseguiti (al lordo dalle ritenute di acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se per legge consentito, forfettariamente conteggiati - senza che l'importo risultante da tale differenza possa essere ulteriormente decurtato dallo ammontare delle ritenute d'imposta dal professionista sofferte.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 50 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 3, Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)