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Sez. L, Sentenza n. 14371 del 29/05/2008 (Rv. 603701 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto di collaborazione - Organizzazione in turni di lavoro - Rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato - Limiti - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603701-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della qualificazione del rapporto di collaborazione personale in termini di subordinazione, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, essendo a tal fine sufficiente che da questa risulti che il convincimento si sia formato attraverso la valutazione degli elementi acquisiti considerati nel loro complesso, senza necessità di una specifica analisi e confutazione degli elementi ritenuti recessivi rispetto a quelli valutati di valore prevalente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la predisposizione del lavoro in turni non fosse elemento decisivo per affermare la natura subordinata del rapporto di collaborazione di alcuni infermieri di una clinica, rilevando che nella concreta esplicazione del rapporto difettava sostanzialmente un penetrante potere di conformazione della prestazione da parte del datore, essendo, per converso, riconosciuta ai collaboratori un'ampia libertà di determinazione del soggetto tenuto alla prestazione e delle modalità temporali della stessa, in ragione della rilevanza delle indicazioni dei collaboratori in sede di predisposizione dei turni e della facoltà, loro riconosciuta, di scambio nell'ambito dei turni predisposti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)