Sez. 3, Sentenza n. 112 del 08/01/1999 (Rv. 522090 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudizio di equità - Censurabilità in cassazione - Motivi.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
La decisione resa dal giudice di pace secondo equità è censurabile in cassazione soltanto per due ordini di motivi: a) per violazione di legge, quando il giudice di pace non si sia attenuto ai principi costituzionali od ai principi generali dell'ordinamento; b) per vizio di motivazione, quando quest'ultima sia mancante, apparente o contraddittoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)