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Sez. 3, Sentenza n. 112 del 08/01/1999 (Rv. 522090 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudizio di equità - Censurabilità in cassazione - Motivi.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522090-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

La decisione resa dal giudice di pace secondo equità è censurabile in cassazione soltanto per due ordini di motivi: a) per violazione di legge, quando il giudice di pace non si sia attenuto ai principi costituzionali od ai principi generali dell'ordinamento; b) per vizio di motivazione, quando quest'ultima sia mancante, apparente o contraddittoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)