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Sez. L, Sentenza n. 17785 del 22/07/2013 (Rv. 627283 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Disabili psichici - Richiesta nominativa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627283-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di collocamento obbligatorio dei disabili, l'avviamento al lavoro dei disabili psichici deve avvenire, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge 12 marzo 1999, n. 68, su richiesta nominativa, nell'ambito delle convenzioni tra datore di lavoro ed ufficio del lavoro competente, disciplinate dall'art. 11 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 9, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 11, DPR 10/10/2000 num. 333 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)