Sez. 2, Sentenza n. 847 del 06/12/1974 Ud. (dep. 01/02/1975) Rv. 129622 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA NEI CONFRONTI DI IMPUTATI PER I QUALI L'IMPUGNAZIONE E STATA DICHIARATA INAMMISSIBILE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA NEI CONFRONTI DI IMPUTATI PER I QUALI L'IMPUGNAZIONE E STATA DICHIARATA INAMMISSIBILE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
L'effetto estensivo delle impugnazioni non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti degli imputati non impugnanti o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile per vizio di Forma negli Atti preliminari al giudizio di appello o dal giudice a quo, e di conseguenza la sua esecuzione. Tale passaggio in giudicato tuttavia, non impedendo l'operativita dell'effetto estensivo, non fa venir meno l'Obbligo della citazione nel giudizio d'appello del coimputato non impugnante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)