Sez. 5, Sentenza n. 6579 del 12/03/2008 (Rv. 602737 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento induttivo - Criteri - Dati e notizie - Inerenza al periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento - Necessità - Conseguenze - Riferimento a "criteri ragionevoli" - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'adozione del criterio induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone all'Ufficio l'utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta al quale l'accertamento si riferisce: non è pertanto censurabile l'affermazione del giudice tributario, il quale abbia annullato l'accertamento, escludendo la possibilità di desumere il reddito relativo ad un'annualità d'imposta da quello conseguito in anni precedenti, in quanto incombe all'Ufficio l'onere di fornire elementi in senso contrario, risultando insufficiente a tal fine la mera affermazione secondo cui l'accertamento è sorretto da "criteri ragionevoli".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)