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Sez. 2, Sentenza n. 10725 del 25/02/2011 Cc. (dep. 16/03/2011) Rv. 249674 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 - Disciplina transitoria - Nuove disposizioni - Termini di prescrizione più brevi - Applicabilità processi pendenti - Entrata in vigore della novella - Sentenza di primo grado già pronunciata - Esclusione - Successiva declaratoria di nullità - Regressione del procedimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249674-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La disciplina della prescrizione del reato introdotta con la novella codicistica apportata con la legge n. 251 del 2005 non trova applicazione, seppure i termini di prescrizione risultino per i reati per cui si procede più brevi, nei processi in cui già prima dell'entrata in vigore della indicata legge di modifica era stata emessa la sentenza di primo grado, e ciò pur quando il processo sia successivamente regredito a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)