Sez. 2, Sentenza n. 10725 del 25/02/2011 Cc. (dep. 16/03/2011) Rv. 249674 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 - Disciplina transitoria - Nuove disposizioni - Termini di prescrizione più brevi - Applicabilità processi pendenti - Entrata in vigore della novella - Sentenza di primo grado già pronunciata - Esclusione - Successiva declaratoria di nullità - Regressione del procedimento - Rilevanza - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La disciplina della prescrizione del reato introdotta con la novella codicistica apportata con la legge n. 251 del 2005 non trova applicazione, seppure i termini di prescrizione risultino per i reati per cui si procede più brevi, nei processi in cui già prima dell'entrata in vigore della indicata legge di modifica era stata emessa la sentenza di primo grado, e ciò pur quando il processo sia successivamente regredito a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)