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Sez. 1, Sentenza n. 186 del 27/01/1964 (Rv. 300234 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - MANDATO - ESTINZIONE - MANDATO IN REM PROPRIAM O NELL'INTERESSE DEL TERZO - SOPRAVVIVENZA.*
Stato
decisa il 1964-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300234-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - MANDATO - ESTINZIONE - MANDATO IN REM PROPRIAM O NELL'INTERESSE DEL TERZO - SOPRAVVIVENZA.*

Il sopravvenuto fallimento del mandante, se estingue il mandato semplice e pero ininfluente nei riguardi del mandato conferito 'in rem propriam' o nell'interesse anche del terzo, che l'art. 78 della legge fallimentare fa riferimento al solo mandato semplice, senza alcun richiamo a quello conferito anche nell'interesse del mandatario o del terzo, il quale si distingue dal primo per la sua particolare natura giuridica di contratto sinallagmatico con prestazioni a carico di entrambe le parti, che lo caratterizza come istituto autonomo avente una propria disciplina per quanto attiene alla causa estintiva ed alla revocabilita. (Conf. 1096-62' 3284-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)