Sez. 6, Sentenza n. 7524 del 03/11/2005 Ud. (dep. 01/03/2006) Rv. 233683 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Arresti domiciliari - Domicilio inidoneo - Allontanamento - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di evasione, non costituisce una scriminante della condotta illecita di allontanamento, senza previa autorizzazione, dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari la circostanza che il domicilio indicato sia risultato inidoneo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, oltre ad non essere invocabile dall'imputato una situazione di emergenza alla quale egli stesso ha dato causa con l'indicazione del luogo di esecuzione della misura, è comunque onere dell'imputato, in presenza di ragioni che rendano necessaria o che consentano la deroga del provvedimento cautelare, chiedere la relativa modificazione o l'autorizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)