Sez. 5, Sentenza n. 2284 del 13/05/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213770 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Errori di fatto - Ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie: sentenza della Corte di cassazione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non è ammesso fare ricorso alla procedura prevista per la correzione degli errori materiali allo scopo di correggere errori di fatto nei quali sia incorso il giudicante; ciò infatti comporterebbe violazione del principio di definitività delle sentenze emesse dalla Cassazione, nonché dei canoni previsti dall'art 130 cod.proc.pen., dal momento che, in tal modo, si farebbe uso di uno strumento processuale in grado di operare, non una semplice emenda del testo, ma una vera e propria modifica della decisione. (Fattispecie in cui il ricorrente, nei cui confronti la Cassazione aveva pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, ha chiesto, ai sensi dell'art 130 cod.proc.pen., la correzione-revocazione della suddetta pronuncia, con applicazione dell'art 129 cod.proc.pen. ed assoluzione con formula piena, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Vedi Corte cost., sentenza n. 119 del 1996).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Cod. Civ. art. 391 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)