Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 203 del 2001
Massime (2)
Massima n. 26334
- Professioni sanitarie
- Ordinamenti didattici
- Definizione con regolamento del ministero della sanità, di concerto con il ministero per la solidarietà sociale
- Asserito eccesso di delega e lamentata violazione della competenza regionale in materia
- Sopravvenute innovazioni normative
- Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente - con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies, comma 5, del d. lgs. 30 dicembre 1999 n. 502, nella parte in cui attribuisce la potestà di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad un regolamento ministeriale - perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur in seguito alle innovazioni normative introdotte dalla legge 8 novembre 2000 n. 328. M. R.
Norme impugnate
- art. 3 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
- art. 3-octies, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 502
Parametri
Massima n. 26335
- Professioni sanitarie
- Formazione post-base
- Ordinamenti didattici
- Definizione con decreti ministeriali
- Asserita violazione della competenza regionale in materia
- Sopravvenute innovazioni normative
- Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente - con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, se interpretato nel senso di attribuire a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti didattici in materia di formazione post-base, di competenza regionale - perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur in seguito alle innovazioni normative introdotte dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. M. R.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 26 febbraio 1999, n. 42
Parametri
- art. 117 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio (recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Corte dei conti, sezione del controllo, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Massimo Vari.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 808 del 2000), la Corte dei conti, sezione del controllo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 3-octies comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio (recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), per contrasto con gli artt. 117 e 76 della Costituzione e con le corrispondenti norme degli statuti speciali delle regioni, "nella parte in cui attribuisce la potestà di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad un regolamento del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per la solidarietà sociale";
b) dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, la normativa di delega contenuta negli artt. 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), consente che solo l'individuazione dei profili professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria avvenga mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di quello per la solidarietà sociale, mentre la definizione dei relativi ordinamenti didattici spetta agli atenei, sulla base di un decreto del Ministro dell'università, emanato di concerto con gli altri ministri interessati;
che, pertanto, ne deriva il contrasto dell'art. 3-octies comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 con l'art. 76 della Costituzione, per il difetto, nella legge delega, di una norma che attribuisca "all'autorità amministrativa il potere di intervenire in materia con un proprio regolamento";
che, ad avviso della Corte dei conti, la medesima disposizione collide, inoltre, con l'art. 117 della Costituzione e con gli statuti speciali delle regioni in quanto prevede l'adozione, da parte del Ministro della sanità, e quindi dello Stato, di un regolamento in "materia che la disciplina sul trasferimento delle funzioni riserva alla competenza regionale";
che, quanto all'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1992, n. 42, che detta disposizioni in materia di professioni sanitarie invocato dall'amministrazione "nel controdedurre in ordine alla legittimità del decreto interministeriale in esame ed alla ritenuta rispondenza a Costituzione delle norme di cui esso risulta applicazione" la Corte dei conti ne sostiene l'incostituzionalità per violazione dell'art. 117 della Costituzione, se interpretato nel senso di attribuire a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti didattici in materia di "formazione post-base", di competenza regionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso chiedendo che la Corte disponga la restituzione degli atti alla Corte dei conti, alla stregua dello ius superveniens costituito dall'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, disposizioni che dimostrerebbero, ad avviso della parte pubblica, che il legislatore ordinario "ha risolto i dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 3-octies".
punto 2
Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza in epigrafe, è intervenuto l'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), che, nell'istituire la figura dell'operatore termale, ha previsto che il relativo profilo professionale sia disciplinato ai sensi del comma 5 dell'art. 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 229 del 1999;
che, inoltre, l'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel disciplinare la formazione delle "figure professionali sociali", ha stabilito che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria";
che, a seguito delle accennate innovazioni legislative, si rende necessario, in via del tutto preliminare, disporre la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione
del controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: RUPERTO
Il redattore: VARI
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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